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Il numero minimo di casi, un tema di importanza crescente

HSK ha inserito un nuovo criterio nel processo di definizione del prezzo: il numero minimo di casi per ogni clinica. Questo parametro aumenta la trasparenza dei costi e consente di definire dei prezzi equi. E una sentenza del Tribunale amministrativo federale lo ha dichiarato lecito per gli operatori del Canton Zurigo.

Un tema chiave nel 2018

Il numero minimo di casi (NMC) è stato un tema che ha lasciato un’impronta importante nel 2018. Diversi cantoni l’hanno introdotto come strumento di controllo. Per determinate aree specialistiche, i cantoni hanno stabilito un numero minimo di operazioni, fissandolo come criterio da cui dipende in caso di emergenza il mandato di prestazioni dell’ospedale. Il Canton Zurigo si è spinto oltre e per il 2019 ha esteso questa prescrizione agli operatori.

Integrazione del numero minimo di casi nel processo di definizione dei prezzi

La Cooperativa di acquisti HSK ha saputo riconoscere subito l’importanza del numero minimo di casi ai fini di una migliore trasparenza dei dati e di un processo equo di definizione dei prezzi. Il numero minimo di casi per ogni ospedale è stato conseguentemente inserito nella seconda fase del processo di definizione dei prezzi (dopo la prima fase del benchmarking nazionale) ed è diventato l’ottavo criterio, il più recente di tutti, per il confronto fra gli ospedali. Quest ultimo migliora le possibilità di effettuare questo confronto e incrementa l’omogeneità dei raggruppamenti (Cluster).

Il calcolo del valore

Su scala nazionale, sulla base dei gruppi di prestazioni ospedaliere (GPPO) fissati dal Canton Zurigo per l’anno di trattamento 2018, per ciascun ospedale viene calcolata la percentuale di raggiungimento del numero minimo di casi. Per il calcolo si utilizza la media delle percentuali dei rispettivi gruppi di prestazioni. La forbice dei risultati va da svariati ospedali che soddisfano il numero minimo fino all’ospedale con il valore più basso, pari al 6%. Maggiori dettagli si possono trovare nel factsheet dedicato al benchmark HSK SwissDRG.

I fondamenti di questa integrazione

Dalle analisi di HSK è emerso che i costi del caso sono più elevati quanto più il numero di casi diminusisce. Le ragioni di questa correlazione risiedono nelle dimensioni operative eccessivamente ridotte e nella specializzazione troppo limitata degli ospedali, situazione che si traduce in inefficienza (v. figura). HSK ritiene che molti ospedali periferici di piccola entità presentano dei costi che in realtà non dovrebbero essere finanziati dall’assicurazione di base, in quanto servono a mantenere le capacità ospedaliere per motivi di politica regionale. Ne deriva anche un’impennata del valore di benchmark, dal momento che per calcolarlo la normativa attuale richiede di tenere conto di tutti gli ospedali. È dunque evidente che l’aspetto del numero minimo di casi dovrebbe avere una certa importanza nella definizione dei prezzi.

Correlazione tra numero minimo di casi e costi del caso (grouper GPPO, disposizioni relative al numero minimo di casi 2018, base di dati 2016)

Correlazione tra numero minimo di casi e costi del caso (grouper GPPO, disposizioni relative al numero minimo di casi 2018, base di dati 2016)

Nuova sentenza del Tribunale federale

Una nuova sentenza del Tribunale amministrativo federale (sentenza C-5603/2017 del 14 settembre 2018) rafforza la procedura seguita da HSK. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) dichiara lecito il numero minimo di casi del Canton Zurigo per i medici operanti. Il fondamento su cui poggia la sentenza è il seguente: il numero minimo di casi serve a garantire il livello qualitativo, e ai cantoni è consentito vincolare i mandati di prestazioni a standard qualitativi. Il tribunale indica inoltre che il diritto federale fornisce al riguardo sufficienti punti di appoggio. E aggiunge che il numero minimo di casi risponde all’interesse pubblico, oltre a essere proporzionale. Impone agli ospedali con mandati di prestazioni del cantone di avvalersi solo degli operatori con un numero sufficiente di casi da trattare e quindi anche con uno studio medico sufficientemente grande.

Conclusione

HSK è certa che il numero minimo di casi svolgerà ancora un ruolo importante, sia per l’imminente procedura di benchmarking che per le trattative dei prezzi dell’anno tariffale 2020. HSK mira essenzialmente a perfezionare sempre di più la sua procedura di benchmarking ai fini della trasparenza dei costi e di una definizione equa dei prezzi. Il numero minimo di casi intende essere un contributo sulla strada verso questa meta. In un periodo di crescita incontrollata dei costi nel sistema sanitario svizzero, consente di analizzare con sguardo critico i fattori di costo principali e di esercitare più pressione sugli ospedali affinché aumentino la loro efficienza. In modo particolare, non è consentito finanziare i costi supplementari per decisioni di politica regionale dei cantoni mediante la Legge sull’assicurazione malattie (LAMal, art. 49, cpv. 3) oppure tramite i pagatori dei premi. Sono invece i cantoni a dover assumere da soli questi costi aggiuntivi.


Ulteriori informazioni

Benchmark HSK SwissDRG per anno tariffario 2019 Sentenza del Tribunale amministrativo federale

Il suo contatto diretto

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Riadh Zeramdini

Sost. Direttore | Responsabile Regione Est e Ovest | Manager tariffale SwissDRG
T +41 58 340 41 88
riadh.zeramdini